Art. 3.
(Esercizio dei centri privati di raccolta e di conservazione del sangue cordonale).

      1. La tipizzazione del campione di sangue cordonale è posta a carico dei centri privati di raccolta e di conservazione autorizzati ai sensi dell'articolo 2.
      2. Ciascun centro privato di cui al comma 1 deve stipulare un'apposita convezione con i centri trasfusionali accreditati per l'esecuzione degli esami clinici sui campioni di sangue cordonale.
      3. La comunicazione al pubblico delle attività dei centri privati di cui al comma 1 è strettamente limitata all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 2, del responsabile scientifico del centro e delle modalità di accesso alla pratica anche con riferimento agli scopi di ricerca della stessa. È in ogni caso vietata la pubblicità a mezzo di forme o immagini suggestive che possano ingenerare un abuso nei sentimenti o nella libera scelta delle donne.
      4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i centri privati di cui al comma 1 sono

 

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tenuti a comunicare al Ministero della salute le condizioni di esercizio della loro attività. Tali informazioni sono pubbliche e sono accessibili a coloro che ne fanno richiesta.